Art. 3.
(Comitato nazionale di controllo e di coordinamento dello sport dei minori).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di controllo e di coordinamento dello sport dei minori, composto da esperti e con compiti di vigilanza, consulenza e indirizzo. Il Comitato, in particolare, verifica l'applicazione della normativa vigente in materia da parte delle regioni.
      2. Il Comitato di cui al comma 1 è rinnovato ogni tre anni e nello svolgimento dei suoi compiti può avvalersi del parere di ulteriori esperti indicati dal Ministero della pubblica istruzione, dal CONI e dagli enti di promozione sportiva più rappresentativi a livello nazionale.